Croce Del Sud Soc.Coop. Sociale a Responsabilita' Limitata Onlus

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Settore: Bellezza e Salute

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Art.6 Scopo sociale la cooperativa persegue lo scopo di consentire ai soci un miglior trattamento economico. Essa operera', con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarieta' verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per tale motivo la cooperativa potra' aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potra' dare altresi' adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. Art.7 La societa' cooperativa intende operare nel campo dei servizi sociali e comunque di perseguire l'interesse generale della comunita' ai fini di cui alle lettere "a" e "b" dell'art. 1 Della legge 8 novembre 1991 n, 381. Pertanto senza finalita' speculative e nel rispetto dei principi della mutualita' prevalente e della solidarieta' opera, in linea generale per ampliare gli spazi occupazionali nelle attivita' di utilita' sociale e per migliorare i servizi civili e pubblici, la cura e la tutela della salute, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, intendendo realizzare i propri scopi sociali svolgendo l'attivita' di: - Assistenza sociale e socio-Sanitaria integrata, anche domiciliare, ad anziani, persone disabili, bambini e loro familiari meno abbienti, immigrati, e comunque cittadini in difficolta'; - Istituzione e gestione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria anche a carattere domiciliare; - Istituzione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane e persone svantaggiate autosufficienti e non e per ex degenti di o.P. Di cui alla legge 180/1978; - Istituzione e gestione di centri diurni ed altre strutture per attivita' di animazione rivolte a minori e loro familiari, finalizzate al miglioramento culturale della qualita' della vita; - Interventi a favore di ex detenuti e famiglie di detenuti; - Istituzione e gestione dell'attivita' di telesoccorso e teleassistenza a favore di persone sole e comunque in difficolta'; - Promozione di finalita' di solidarieta' sociale attraverso l'istituzione e la gestione di case di accoglienza, anche con servizio mensa, per immigrati; - Istituzione e gestione di case-Famiglia per minori e comunita' alloggio per adolescenti nonche' centri di accoglienza per donne in difficolta' con figli minori; - Istituzione e gestione di centri di ascolto e comunita' terapeutiche per tossicodipendenti; - Promozione della cultura attraverso iniziative rivolte a promuovere gli interessi dei giovani e mantenere vivi gli interessi letterali e culturali degli anziani; - Istituzione e gestione di centri culturali nonche' la gestione di biblioteche e musei in convenzione con enti pubblici; - Istituzione e gestione di corsi di formazione professionale per soci di cooperative sociali e imprese sociali in genere e comunque per quanti volessero prestare la loro opera a favore del prossimo; - Assistenza e soccorso agli ammalati, agli handicappati, agli infortunati sul lavoro, ai feriti negli incidenti stradali, in mare, in calamita' naturali e a chiunque ne faccia richiesta in caso di necessita'; - Istituzioni di posti fissi di pronto soccorso e pronto intervento con astanteria e personale medico ed infermieristico nei porti, negli aeroporti, nei centri industriali, negli opifici ed ovunque se ne ravvisi la necessita'; - Istituzione di posti mobili di pronto soccorso in caso di calamita' naturali, in localita' balneari, in occasione di pubblici spettacoli, manifestazioni sportive, convegni, congressi e in tutti gli altri casi di necessita'; - Istituzione di servizio di ambulanza e trasporto sangue e organi; - Assistenza medico-Generica, specialistica e infermieristica domiciliare o ambulatoriale anche mediante convenzioni con comuni, con aziende sanitarie nazionali e locali o con altri enti; - Istituzione di unita' cinofile di soccorso. Inoltre la societa' cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunita' ai fini di cui alla lettera "b" dell'art. 1 Della legge 8 novembre 1991 n. 381 Svolgendo l'attivita' di: - Inserimento di personale all'interno di strutture sanitarie e socio-Assistenziali pubbliche e private; - Servizio di sorveglianza non armata; - Servizi di portineria e guardiola; - Custodia di aree pubbliche e private destinate a parcheggio; - Servizi per la raccolta di rifiuti prodotti da privati, enti pubblici e industrie, in particolare dalle strutture ospedaliere; - Gestione dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; - Attivita' di noleggio trasporto sanitario e trasporto persone utilizzando mezzi ed attrezzature proprie o prese in gestione. La cooperativa sociale onlus potra' inoltre usufruire di tutti i messi previsti dalle norme della comunita' europea, dello stato, delle regioni, e degli organismi locali territoriali e di ogni ente predisposti per la promozione di tali finalita'. Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la cooperativa sociale onlus e, inoltre, fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessita' contingenti, la propria attivita' con quella di altri enti analoghi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa sociale onlus potra' far ricorso a finanziamenti pubblici, statali, regionali e provinciali e potra' svolgere ogni attivita' in proprio o stipulando convenzioni con comuni, province, regioni, ministeri, enti pubblici e privati ed istituti collegati. In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi di cui alle leggi n. 1/91 E n. 197/91, Dal decreto legislativo n. 385 E dalla deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 ; la societa' potra': -Esercitare tutte quelle altre attivita' immobiliari, industriali, mobiliari, commerciali, pubblicitarie e finanziarie , ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; -Acquistare ed affittare aziende, assumere sia direttamente che indirettamente o cedere interessenze e partecipazioni in altre imprese, enti, societa' o societa' consortili , aventi scopo analogo od affine al proprio, sia nella comunita' europea che all'estero e partecipare ad associazioni temporanee di imprese per le relative gare di appalto; -Per il perseguimento delle proprie finalita' contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con societa', concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali ivi inclusa la prestazione di fidejussioni, anche a favore di terzi, in maniera non prevalente e non rivolta al pubblico, accedere a finanziamenti regionali, statali e comunitari ed a tutte le agevolazioni previste dalla normativa in materia. Art.8 Esercizio dell'attivita' la cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi soci. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art.6 Della legge 3 aprile 2001, n.142.
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