Federazione Delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, Societa' Ccoperativa

Viale Einaudi 15
70125 - Bari (BA)
Settore: Banche e assicurazioni Tel. 080413377 0805648725 0805690300

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Federazione Delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, Societa' Ccoperativa a Bari (BA)

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Bari (BA)
70125 Italia
Tel. 080413377 0805648725 0805690300
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Federazione Delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, Societa' Ccoperativa - Prodotti e Servizi
Art. 5 La societa', per il conseguimento dei propri scopi, svolge: attivita' di rappresentanza e promozione; attivita' di assistenza e consulenza; attivita' di verifica e revisione; attivita' di carattere economico che sia ritenuta utile ai fini consortili. La societa' puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti dei terzi, purche' in misura non prevalente, ad esclusione delle attivita' sub e che devono essere svolte esclusivamente nei confronti dei soci. Tuttavia, l'attivita' di verifica e revisione puo' essere svolta anche nei confronti delle banche di credito cooperativo costituite da meno di tre anni, aventi sede legale nelle regioni puglia e basilicata. Art. 6 Attivita' di rappresentanza l attivita' di rappresentanza viene esplicata per: associare le banche socie in enti e organizzazioni aventi scopi complementari o affini alle stesse; rappresentare le banche socie in ogni sede, sia al fine di stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici e privati di qualunque natura che al fine di tutelare gli interessi presso gli stessi, ed in particolare avanti agli uffici finanziari dello stato e alle commissioni tributarie; tutelare gli interessi sindacali delle banche socie, anche in occasione della stipula di contratti integrativi di lavoro o accordi economici nonche' delle vertenze individuali e collettive. L attivita' di rappresentanza di cui sopra ha valore legale perche' si intende conferita dalle banche socie, in nome e per conto delle medesime, ad ogni effetto, con l atto di deliberazione di iscrizione a socio. Art. 7 Attivita' di promozione l attivita' di promozione si esplica mediante: iniziative di sostegno per facilitare la costituzione e lo sviluppo delle banche di credito cooperativo; organizzazione di manifestazioni e convegni; pubblicazione e divulgazione di dati e notizie relativi alla cooperazione di credito; compimento di studi e ricerche; svolgimento di analisi economiche e statistiche del territorio, anche al fine di consentire alle banche socie la migliore individuazione delle strategie di espansione aziendale; ogni altro strumento idoneo a tutelare e diffondere una immagine unitaria delle banche di credito cooperativo. Art. 8 Attivita' di assistenza e consulenza l attivita' di assistenza e consulenza volta a fornire alle banche socie ed ai terzi le conoscenze piu' aggiornate e la disponibilita' di idonei strumenti operativi. Essa viene esplicata in particolare nei campi della organizzazione aziendale, delle applicazioni informatiche, degli adempimenti contabili, fiscali e di vigilanza, della consulenza legale e tributaria e della formazione e gestione delle risorse umane. A tal fine la societa' provvede a: diffondere, con ogni idoneo strumento, le informazioni, le istruzioni e gli indirizzi di interesse generale; fornire, dietro richiesta, specifici chiarimenti e suggerimenti in ordine alle problematiche evidenziate; assicurare interventi per l esame e la soluzione di casi e questioni particolari; coadiuvare le banche socie negli adempimenti necessari per fruire degli interventi di sostegno del fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo; fornire supporto tecnico nel caso di controversie con terzi e garantire la possibilita' di soluzioni arbitrali nel caso di controversie fra le stesse. Art. 9 Attivita' di verifica e revisione. L attivita' di verifica, compresa la revisione svolta quale articolazione territoriale del fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, ha lo scopo di garantire il rispetto delle normative e dei criteri di sana e prudente gestione afferenti l attivita' delle banche socie, nell interesse delle stesse, dell intero sistema delle banche di credito cooperativo. A tal fine la societa', con le modalita' ed i criteri stabiliti da apposito regolamento, esercita il controllo sulle segnalazioni periodiche e sui dati aggregati concernenti l attivita' delle banche socie ed tenuta a sottoporre periodicamente queste ultime a revisioni totali o parziali. I revisori incaricati dalla societa' hanno diritto di accedere ai locali ed agli archivi di pertinenza delle banche socie e di richiedere ad esse l esibizione dei documenti che ritengano necessari. Gli amministratori ed il personale delle banche socie devono adoperarsi per facilitare l espletamento dell attivita' di revisione. I risultati delle revisioni, contenuti in apposita relazione, vengono portati a conoscenza degli organi di amministrazione e di controllo della banca socia, che sono tenuti per quanto di propria competenza ad attuarne senza ritardo i suggerimenti ed a rimuovere le irregolarita' riscontrate. L inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, potendo comportare pregiudizio di carattere economico e di immagine al sistema delle banche di credito cooperativo, viene comunicata al consiglio di amministrazione della federazione, cui spetta adottare una delle seguenti iniziative: richiamo diretto; segnalazione alla federazione nazionale per le conseguenti misure nell ambito delle strutture del movimento; comunicazione alla banca d italia; esclusione della banca socia. Art. 10 Altre attivita' l attivita' economica viene esplicata per: attuare iniziative di formazione e aggiornamento professionale per amministratori, sindaci e dipendenti. In particolare le iniziative di formazione degli amministratori e sindaci vengono attuate in quanto espressione del dovere professionale di tali soggetti di assicurare il buon governo e la buona gestione delle banche di credito cooperativo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione nonche' dei valori e dell'identita' del credito cooperativo; la prestazione di collaborazione mutualistica mediante l invio per incarichi temporanei di dipendenti, nel rispetto della normativa vigente sui rapporti di lavoro; gli adempimenti necessari per l amministrazione del personale; l approvvigionamento e la fornitura di beni ritenuti utili per l esercizio dell attivita'; l attuazione delle iniziative, compresa l assunzione di partecipazioni in altre societa', che saranno deliberate dai competenti organi.
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