Consorzio Artigiano Trasporti Soc.Coop

Via Donatello 17/A
10071 - Borgaro Torinese (Torino)
Settore: Trasporti Tel. 0112622443 0112246764 0112622446

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Consorzio Artigiano Trasporti Soc.Coop a Borgaro Torinese (Torino)

Via Donatello 17/A
Borgaro Torinese (TO)
10071 Italia
Tel. 0112622443 0112246764 0112622446
Fax. 0112222981
P.IVA 02675280016
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Sponsor
Consorzio Artigiano Trasporti Soc.Coop - Prodotti e Servizi
Il consorzio e' disciplinato dai principi della mutualita' senza fini di speculazione, proponendosi di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione, l'efficienza e la capacita' di profitto delle aziende associate ai sensi della legge 443/85. Il consorzio persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 Della costituzione. Il consorzio ai sensi dell'art. 2511 Del codice civile ha scopo mutualistico in quanto svolge la propria attivita' a favore dei consorziati e, ai sensi dell'art. 2521, Comma secondo, del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' caratteristica anche con terzi non consorziati ai sensi dell'art. 2521 Del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i consorziati il consorzio e' retto e disciplinato dai principi della mutualita' consortile senza finalita' speculative e di lucro. Il consorzio ha scopo mutualistico consortile e si propone quindi di svolgere la propria attivita' caratteristica prevalentemente a favore delle imprese artigiane consorziate, che devono essere regolarmente iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane. A tal fine, nella sua veste di consorzio artigiano, la cooperativa si prefigge l'iscrizione nell'apposita sezione separata dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 Della legge 8 agosto 1985, n. 443 Operando secondo questi principi il consorzio intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attivita' volta a favorire le imprese socie nel raggiungimento dei loro fini; svolgere attivita' di servizio e coordinamento sia commerciale che promozionale al fine di aumentare e migliorare l'efficienza, il lavoro, le capacita' produttive ed il potere contrattuale delle imprese socie. Il consorzio ha per oggetto: 1. L'assunzione di lavoro di autotrasporto merci per conto terzi in genere; 2. L'effettuazione del carico, dello scarico, del magazzinaggio, delle prese e consegne della merce; 3. L'assunzione di lavori di facchinaggio e di movimentazione delle merci in genere 4. L'assunzione anche all'estero dei lavori di trasporto, autotrasporto, facchinaggio od altro per enti pubblici, statali, parastatali, privati, sia direttamente che tramite assegnazione di organismi consortili o societa' di appartenenza. Le attivita' di cui sopra vengono assunte dal consorzio attraverso la partecipazione ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private, e vengono assegnate ai soci compatibilmente con l'attivita' svolta da questi ultimi e con la loro organizzazione del lavoro. Alla cooperativa spettera' quindi: l'assunzione di lavori, da assegnare per l'esecuzione ad imprese consorziate; l'organizzazione del servizio e la distribuzione del lavoro acquisito l'incasso del ricavato dell'attivita' svolta dai soci la ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali qualora, a fronte dell'acquisizione di una commessa, non sia possibile distribuire il lavoro fra i soci, il consorzio provvedera' con personale proprio o con terzi non soci. Inoltre la cooperativa potra': istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, garages, stazioni di rifornimento, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali organizzare gli acquisti collettivi assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, societa', consorzi od altri enti specie se svolgono attivita' analoghe o comunque funzionali a quelle della societa'; dare adesione e partecipazioni od organismi economici e sindacali, che si propongono come finalita' la promozione e lo sviluppo dell'artigianato associato; concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'accesso al credito a imprese, societa', consorzi e qualsivoglia altro ente od organismo a cui la societa' aderisce e partecipa; assumere da qualsiasi ente e istituto di credito, pubblico o privato, prestiti, mutui, affidamenti di qualsiasi natura e durata nonche' concedere garanzie reali a favore di qualsiasi ente e/o istituto di credito e/o terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla societa'; effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell', la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 Del d.Lgs. N. 385/1995 Dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto e' vietata alla societa' la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. La societa', per l'ulteriore, eventuale fabbisogno finanziario, potra' acquisire dai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, versamenti in conto capitale o a fondo perduto infruttiferi, senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, con i soci, anche non proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della societa' con obbligo di restituzione a carico della societa' saranno eseguiti in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e in specie alla delibera del c.I.C.R. Del 3 marzo 1994 pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'11 marzo 1994 n. 58 Affinche' non vengano considerati come attivita' di raccolta del risparmio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in specie del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Per il conseguimento dell', la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e commerciale che abbia relazione con l' purche' si tratti di attivita' per l'esercizio delle quali la societa' medesima presenti tutti i requisiti eventualmente richiesti dalle norme di legge. La cooperativa si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 Del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Prodotti e servizi per aziende:
  • Trasporti di merci

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