COOP. S.C. Campana Edilizia
Via D. Riccardi 271
80040 - Cercola (Napoli) Settore: Edilizia e Impianti
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La cooperativa, che deve intendersi a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 C.C. ...continua
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COOP. S.C. Campana Edilizia a Cercola (Napoli)
Via D. Riccardi 271
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COOP. S.C. Campana Edilizia - Prodotti e Servizi
La cooperativa, che deve intendersi a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 C.C. E ss.: - Svolge la sua attivita' prevalentemente in favore dei soci; - Si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; - Si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci; la societa' cooperativa, essendo a mutualita' prevalente, si iscrivera' in un apposito albo presso il quale depositera' annualmente i propri bilanci. La societa' cooperativa puo' operare anche con terzi, cedendo ai medesimi case di abitazione e relative pertinenze, alle condizioni migliori rispetto a quelle di mercato. La societa' cooperativa ha per oggetto: - La costruzione di case per uso di abitazione da assegnare ai soci in proprieta' o in godimento a norma del t.U. Sull'edilizia economica e popolare approvato con r.D. 28 Aprile 1938 n. 1165. Per l'attuazione dello scopo sociale la societa' potra': acquistare suoli; ottenere la concessione del diritto di superficie; contrarre mutui; avvalersi dei contributi e provvidenze previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta, da parte dello stato, delle regioni, e di ogni altro ente o persona giuridica; costruire gli alloggi sia direttamente in economia che concedendo appalti; acquistare case gia' costruite per demolirle o restaurarle; ricorrere ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, edilizio, indipendentemente dal contributo dello stato, delle regioni, e degli enti o persone giuridiche; costruire al piano terra dei fabbricati locali destinati ad uso diverso dall'abitazione, da assegnare anch'essi in proprieta' divisa ai propri soci; promuovere e svolgere, nei locali della cooperativa ed altrove attivita' di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie; stimolare lo spirito di previdenza costituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale. La cooperativa potra', inoltre, avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare di quelle previste dalla l. 22 Dicembre 1971 n. 865, Di quelle previste dalla l. 27 Maggio 1975 n. 167 E l. 5 Agosto 1978 n. 457 E successive modifiche ed integrazioni e dai bandi regionali emanati o emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi. La societa' potra' compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, compresa l'apertura dei conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari, concessioni di fideiussioni, ecc. La societa' puo' costruire e partecipare in altre societa', enti e consorzi, al fine di meglio conseguire l' e comunque non quale attivita' prevalente ed escluso tassativamente il collocamento delle partecipazioni. I prestiti effettuati dai soci alla societa' rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell' e costituiscono, pertanto, un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilita'; i prestiti possono essere con restituzione senza preavviso o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilita' per la societa' e maggiore coerenza con le proprie finalita', i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilita' di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito; gli interessi corrisposti sui prestiti e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano; la societa' ha facolta' di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con l'obbligo di restituzione, ma in ottemperanza alle norme vigenti, e pertanto la raccolta del risparmio non e' consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non puo' prevedere l'utilizzo di strumenti a vista collegati o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'art. 11, Comma 3 , del d.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385, Con deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della banca d'italia. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono separatamente evidenziati i prestiti sociali, suddivisi per classi di durata dei vincoli eventualmente applicati, le forme di garanzia adottate o lo schema di garanzia al quale la societa' abbia aderito, nonche' l'entita' del rapporto tra valore complessivo dei prestiti e patrimonio, costituito dal capitale versato, dalle riserve e dal 50% della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprieta' ad uso residenziale e relative pertinenze ed il valore per gli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili; i prestiti sono utilizzati dalla societa' unicamente per il conseguimento dell', nei termini e con modalita' compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso. Il collegio sindacale deve vigilare sull'applicazione del presente comma, riferendone all'assemblea nella relazione al bilancio di esercizio; le modalita' di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dall'organo amministrativo, cosi' come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento gli sono demandate dal regolamento deliberato dall'assemblea; le modifiche al regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalita' stabilite dallo stesso regolamento. Il regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della cooperativa; il foglio illustrativo e' consegnato a ciascun socio depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente alla copia del relativo contratto; i prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla funzione di specifici servizi sono disciplinati dal regolamento che ne definisce modalita', condizioni e termini di realizzazione o di funzione; non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione dal rapporto instaurato con le societa'. Tali depositi sono disciplinati dal regolamento relativo al servizio o all'attivita' ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la societa' e il socio.
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