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72014 - Cisternino (Brindisi) Settore: Edilizia e Impianti
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Articolo due la cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di fornire tramite la gestione in forma associata l'acquisizione di case di abitazione e relative pertinenze ai soci alle migliori condizioni economiche nel rispetto del principio di parita' di trattamento. Considerato lo scopo della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti costruire case popolari ed economiche per assegnarle ai soci in godimento, in locazione od in proprieta' divisa matrice settantasette/as od indivisa. Le costruzioni dovranno, possibilmente, essere inserite in complessi organici di insediamento, comprendenti servizi sociali, verde attrezzato, luoghi destinati alle attivita' culturali, ricreative e sportive nonche' la cooperativa provvedera' alla raccolta e alla gestione delle anticipazioni dei soci per le costruzioni; provvedere, nei modi stabiliti dall'apposito regolamento od in mancanza con delibera delle assemblee dei soci, all'assegnazione degli alloggi ed alla amministrazione degli immobili e degli impianti sociali. Per la costruzione delle case da assegnare ai soci, la cooperativa si avvarra' sia del credito previsto dalle leggi vigenti in materia edilizia popolare ed economica, di ripresa ed incremento delle costruzioni edilizie e di alloggi per lavoratori, che del credito ordinario, nonche' delle anticipazioni e dei prestiti ai soci. Ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici, la cooperativa potra' altresi' provvedere: - A promuovere e svolgere, nei locali della cooperativa ed altrove, attivita' di carattere sociale, culturale, ricreative e sportive a favore dei soci e delle loro famiglie; - A stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; procedere all'acquisto, anche a mezzo di permuta, di terreni per la costruzione di fabbricati aventi le caratteristiche stabilite dalla legislazione vigente in materia di edilizia popolare ed economica, da assegnare ai soci in godimento , all'acquisto altresi' di fabbricati da demolire, ricostruire o ultimate al fine di raggiungere gli stessi scopi di cui alla lettera ; utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni o di altri enti sociali o privati, al fine di raggiungere gli scopi sociali. La cooperativa con deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, comprese l'apertura dei conti correnti bancari, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari. Essa potra', altresi', assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative o di altro tipo , che svolgono attivita' di diretto interesse del movimento cooperativo; fare adesioni ad altri enti ed organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fideiussori, a responsabilita' limitata e diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo; associarsi, anche senza creazione di uffici, con attivita' esterne , ad altre cooperative di abitazione , per lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' comuni anche per attivita' tecniche ed amministrative; partecipare, anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare, nei rapporti tra i soci ed in quelli tra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'; estendere infine, ad altri comuni, oltre quello della sede sociale, la attuazione degli scopi sociali. Si precisa ancora che la cooperativa, all'occorrenza avvalendosi delle leggi vigenti per contributi o mutui ordinari, puo' ripristinare, restaurare, e modificare il proprio fabbricato sociale, sempre nell'ambito della legge urbanistica. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa aderisce all' associazione nazionale di categoria e alla relativa associazione regionale o provinciale aderente alla federazione cooperative italiane nonche' ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche e cooperativistiche. Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l', ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; puo' partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, puo' assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa', private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, puo' aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, puo' anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che necessiti dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero cinquantanove e normativa integrativa, modificativa e successiva.
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