La Collinetta Soc.Coop

Via Pasquale Paoli 40
22100 - Como (CO)
Settore: Edilizia e Impianti Tel. 031 593151

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La Collinetta Soc.Coop a Como (CO)

Via Pasquale Paoli 40
Como, (Studio Dott.Catelli Gianfranco ) (CO)
22100 Italia
Tel. 031 593151
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La Collinetta Soc.Coop - Prodotti e Servizi
L'attivita' della cooperativa, disciplinata dall'articolo 4 dello statuto, e' incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori. Al fine di soddisfare l'esigenza primaria della casa di abitazione, la cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di associare chiunque intende acquisire un alloggio in conformita' alle disposizioni legislative in materia di edilizia economica e popolare e alle norme urbanistiche generali e locali; in particolare rientra nello scopo della cooperativa l'attribuzione di alloggi ai soci nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 E da eventuali altre leggi emanate in materia di edilizia abitativa. La cooperativa non ha finalita' speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualita', applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e' impegnata . La societa' cooperativa "la collinetta societa' cooperativa" deve intendersi a mutualita' prevalente ai sensi dell'art. 2513 Del c.C., In ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, e pertanto: -Non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; -Non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -Non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; -Dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa collabora in genere alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi e si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa puo' aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazionidi categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa ha lo scopo di assegnare ai propri soci case di abitazione, autorimesse, box, posti auto, realizzando ove occorra anche opere necessarie alle predette costruzioni. A tal fine la cooperativa potra': acquistare o farsi assegnare in diritto di superficie , terreni sui quali realizzare le costruzioni da assegnare ai soci; acquistare fabbricati gia' costruiti od in corso di costruzione, di ultimare, da ristrutturare o da demolire, al fine di utilizzarne l'area. I fabbricati cosi' ottenuti potranno essere assegnati ai soci sia in proprieta' individuale che in godimento, ovvero in proprieta' indivisa, secondo le norme applicabili le convenzioni stipulate ed i programmi formulati dall'organo amministrativo della cooperativa. A ciascun socio non potra' essere assegnato piu' di un alloggio completo di cantina e di un box e/o posto auto; eventuali ulteriori box o posti auto e unita' commerciali potranno essere assegnati ai soci anche non assegnatari di alloggi. La cooperativa potra' anche cedere a terzi parte degli immobili realizzati, quando cio'' sia richiesto da specificare disposizioni di legge o di convenzione comunale. La cooperativa, al fine limitato e strumentale di ridurre la necessita' di finanziamenti iniziali, pottra' compiere tali cessioni parziali anche ai terzi dai quali acquisti le aree o i fabbricati da utillizzare per il raggiungimento del proprio scopo, a parziale o totale copertura del costo delle aree e dei fabbricati medesimi e degli oneri connessi. La cooperativa potra' partecipare ad associazioni, consorzi, cooperative di secondo grado e societa' di capitali, a cooperative e fondi di garanzia e solidarieta', sempre con la limitazione della responsabilita' al capitale sottoscritto e/o versato. A favore od a carico di tali enti potra' presentare o ricevere garanzie fidejussorie, ipotecarie, di avallo o di qualsiasi altro genere. Le adesioni, le disaffiliazioni e le operazioni in genere previste dal presente articolo rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione. La cooperativa puo' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali. Puo' assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare l'organo puo' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 Septies del codice civile, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. La cooperativa, sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, e quindi strumentalmente ad esso, puo' compiere qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti e mutui anche ipotecari, rilasciare garanzie in genere. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste.
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  • Costruzione di edifici

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