Cooperativa Edificatrice La Vignetta S. a R.L
Via Cesare Beccaria 0001
20032 - Cormano (Milano) Settore: Edilizia e Impianti
20032 - Cormano (Milano) Settore: Edilizia e Impianti
La societa' cooperativa, anche avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia di ...continua
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Cooperativa Edificatrice La Vignetta S. a R.L a Cormano (Milano)
Via Cesare Beccaria 0001
Cormano (MI)
20032 Italia
Cormano (MI)
20032 Italia
Tel.
02 66303262
Fax.
0266307921 02 66307921
Forma giuridica: SCRL
P.IVA 00696390152
Orario lavorativo
Lunedì | 10:00-12:00 |
Martedì | 10:00-12:00 15:00-17:00 |
Mercoledì | 10:00-12:00 |
Giovedì | 10:00-12:00 15:00-17:00 |
Venerdì | 10:00-12:00 |
Sabato | Giorno di chiusura |
Domenica | Giorno di chiusura |
Adesso sono le ore 14:40
L'orario è ricavato dalle visite medie dei clienti
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Cooperativa Edificatrice La Vignetta S. a R.L - Prodotti e Servizi
La societa' cooperativa, anche avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, con spiritio mutualistico e senza finalita' di lucro, ha per scopo sociale la costruzione, l'acquisto, il risanamento, la ristrutturazione e la gestione democrativa di case di abitazione aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica, da assegnare in godimento ai soci, anche a tempo indeterm inato. Tuttavia gli alloggi facenti parte di costruzioni iniziate dopo ilo 4 ottobre 1995, potranno dalla cooperativa essere assegnati ai propri soci anche in proprieta' o in locazione con patto di futura vendita o a riscatto. La societa' cooperativa potra' costruire, altresi', al piano terreno dei fabbricati destinati ad abitazione, nel sottosuolo e, comunque, in modo integrato nell'ambito di questi, locali da adibire ad utilizzazione diversa da quella abitativa, da assegnare in locazione ai soci e, nei limiti di cui al precedente comma, anche in proprieta' o in locazione con patto di futura vendita o a riscat to. L'utilizzazione, la destinazione, gli scopi di detti locali sono disciplinati e consentiti nei limiti e sotto l'osservanza degli artt. 8 E 9 del r.D. 28 Aprile 1938 n. 1165 Recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modifiche e integrazioni. Le costruzioni dovranno, possibilimente, essere inserite in complessi organici di insediamento, comprendenti servizi sociali quali asili nido, centri civici e commerciali, verde attrezzatto, luoghi destinati allo svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive. Per il raggiungimento degli scopi sociali la societa' cooperativa potra' acquisire e vendere aree, anche a mezzo di permuta; utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati; acquistare fabbricati, anche di vecchia costruzione, da demolire, risanare e ristrutturare o ultimare. La societa' cooperativa potra' avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica, ed in particolare di quelle previste dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, E successive modifiche e integrazioni e dai bandi emanati ed emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tale legge. Gli alloggi che hanno usufruito del contributo per societa' cooperative a proprieta' indivisa non potranno in nessun caso essere trasferiti in proprieta' ai soci, ne' essere alienati a terzi; in caso di liquidazione o scioglimento della societa' cooperativa dovranno essere trasferiti all'ente indicato dalle medesime disposizioni agevolative e alle condizioni previste dalle norme che disciplinano tali trasferimenti. La societa' cooperativa dovra' far risultare dalle scritture contabili e dal bilandio le apposite voci per tali operazioni. La societa' coop erativa potra' avvalersi, altresi', sia del credito ordinario, sia delle anticipazioni e dei prestiti dei soci; la raccolta di questi ultimi potra', comunque, realizzarsi esclusivamente tra i soci per il conseguimento dell', ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Del d.P.R. 29 Settembre 1973 n. 601 E successive modifiche ed integrazioni, con divieto rigoroso, pertanto, della raccolta dei prestiti tra i non soci, sotto qualsiasi forma si realizzi. La societa' cooperativa potra' contrarre mutui, anche ipoteca ri, e compiere quelle operazioni bancarie e finanziarie che siano finalizzate al conseguimento dell', comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali. La societa' cooperativa potra', inoltre, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' cooperative che svolgano attivita' di effettiva rilevanza ed interesse per il movimento cooperativo nella sua globalita'; aderire ad altri enti ed organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fidejussori, a responsabilita' limitata e, comunque, finalizzati a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo; consorziarsi, anche senza creazione di uffici, con attivita' esterne, ad altre societa' cooperative di abitazione, per lo svolgimento e il coordinamento delle attivita' di comune interesse e funzionali a diffondere e rafforzare, nei rapporti tra i soci ed in quelli tra essi e gli altri lavoratori, i prinicipi universali del mutuo soccorso ed i legami di solidarieta' e reciprocita'; estendere ad altri comuni, oltre quello della propria sede sociale, l'attuazione degli scopi sociali
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