Casa di Cicero Soc.Coop

Via Alcide De Gasperi 2
00044 - Frascati (Roma)
Settore: Edilizia e Impianti

Scopo della societa' e' la costruzione, senza fine di lucro, di case popolari ed ...continua

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Casa di Cicero Soc.Coop a Frascati (Roma)

Via Alcide De Gasperi 2
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Casa di Cicero Soc.Coop - Prodotti e Servizi
Scopo della societa' e' la costruzione, senza fine di lucro, di case popolari ed economiche a proprieta' individuale o indivisa, da concedere rispettivamente in proprieta' o in esclusivo godimento ai soci aventi i requisiti stabiliti dalle leggi sull'edilizia economica e popolare. Per conseguire lo scopo, la societa' potra' acquistare aree, provvedere alle costruzioni o in economia o mediante appalti, licitazioni, contrarre mutui ipotecari, e fare ogni altra operazione finanziaria per il raggiungimento del fine sociale. In relazione a detto scopo potra' far parte di associazioni, consorzi ed altre organizzazioni aventi scopo affine al proprio. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane, alla sua federazione nazionale cooperative edilizie di abitazione ed alle sue organizzazioni territoriali e di settore, condividendone lo statuto e le finalita' nello spirito e nella tradizione della dottrina sociale cristiana. La societa' cooperativa edilizia "casa di cicero - Societa' cooperativa" deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, cos come determinato nel presente articolo. La societa' si propone di perseguire ed osservare le disposizioni prescritte per essere considerata a mutualita' prevalente secondo le disposizioni degli artt. 2512, 2513 E 2514 del c.C. L'organo amministrativo, il collegio sindacale o il revisore contabile se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.C. Il primo, nella propria relazione i secondi. La societa', in ragione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.
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  • Valorizzazione e promozione di beni immobili

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