Agrivesuvio Soc.Coop
Via Nuova 34
83023 - Lauro (Avellino) Settore: Alimenti
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Art. 5 Scopo sociale la cooperativa ha scopo mutualistico, non ha fini di lucro e svolge ...continua
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Agrivesuvio Soc.Coop a Lauro (Avellino)
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Lauro (AV)
83023 Italia
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Agrivesuvio Soc.Coop - Prodotti e Servizi
Art. 5 Scopo sociale la cooperativa ha scopo mutualistico, non ha fini di lucro e svolge la propria attivita' mutualistica in funzione dell di cui appresso. Essa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente ai sensi degli articoli 2512 e segg. Del codice civile avvalendosi, nello svolgimento della propria attivita', prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori e' disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell art. 6 Della legge 3 aprile 2001 n 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi le condizioni dei rapporti con i quali saranno stabilite dall organo amministrativo valutando le esigenze dell impresa cooperativa. Essa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. Art. 6 In conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, l attivita' che costituisce l e' la produzione, la prima lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione della frutta secca e dei prodotti ortofrutticoli in genere. Al fine della realizzazione dell , la cooperativa potra', a titolo puramente esemplificativo, compiere le seguenti provvedere all acquisto di mezzi tecnici occorrenti all attivita' lavorativa dei soci; offrire ai soci l assistenza tecnica per esecuzione in comune delle lotte antiparassitarie; promuovere ed eseguire opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonche' opere per la riconversione delle colture; studiare e divulgare ogni mezzo di perfezionamento agrario per favorire il processo e l incremento produttivo delle aziende dei soci promuovendo corsi di qualificazione ed ogni altra iniziativa intesa a favorire il progresso e l istruzione dei soci e delle loro famiglie; effettuare direttamente o indirettamente, quale ente intermediario, operazioni di credito agrario con istituti di credito a cio' autorizzati; attuare iniziative morali, ricreative, mutualistiche e previdenziali a favore dei soci e dei loro familiari; promuovere iniziative intese alla tutela assicurativa dei prodotti dei soci dei rischi di malattie parassitarie, calamita' naturali o avversita' atmosferiche; gestire in forma associata aziende agricole, sia attraverso conferimento dei terreni da parte dei soci in fitto, sia acquistando o prendendo in fitto nuovi terreni; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale. La cooperativa, con apposita delibera assembleare, potra' chiedere il riconoscimento ed operare come una associazione di produttori per il miglioramento della qualita' della frutta in guscio, nonche' all adattamento del volume delle offerte alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione dell offerta e la regolamentazione dei prezzi nelle fasi di produzione a tal fine potra' provvedere: alla concentrazione dell offerta attraverso regolamenti e programmi di produzione e commercializzazioni, vincolanti per tutti gli associati; alle vendite per conto dei prodottori associati la loro produzione di prodotti di cui al regolamento cee 789/89 ed il regolamento cee 2200/96 e successive modificazioni; a rappresentare ed assistere i produttori associati nei rapporti con amministratori, enti pubblici e privati; alla divulgazione, promozione e coordinamento di studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche produttive dell organizzazione di mercato limitatamente al particolare settore produttivo che interessa la cooperativa; alla riscossione in nome e per conto degli associati di premi, incentivi, contributi ed integrazioni di prezzo da chiunque disponi in loro favore ed al rilascio di quietanza liberatoria, a costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione,per il potenziamento aziendale anche per l adozione di procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo ed all ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 5 E modifiche e integrazioni. Sempre al fine di realizzare l , nei limiti e con le condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie , mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzia reali e non reali a favore di terzi e l assunzione, sia diretta che indiretta di interessanze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell , nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attivita' mutualistica tra cooperative e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell atto costitutivo. Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla societa' a responsabilita' limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dal ii comma dell articolo 2519 c.C. Determina l obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si e' determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa e' sciolta.
Prodotti e servizi per aziende:
- Lavorazione e conservazione di succhi di frutta e ortaggi
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