Giancarlo Cogliati Soc.Coop

Via Besonda 11
23900 - Lecco (LC)
Settore: Bellezza e Salute Tel. 0341353037

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Giancarlo Cogliati Soc.Coop a Lecco (LC)

Via Besonda 11
Lecco (LC)
23900 Italia
Tel. 0341353037
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Giancarlo Cogliati Soc.Coop - Prodotti e Servizi
La cooperativa si propone lo scopo di fornire l'aiuto all'integrazione sociale delle persone extracomunitarie e/o particolarmente disagiate residente nel territorio italiano. Tale aiuto viene a concretizzarsi in particolare mediante il soddisfacimento della casa di abitazione, "bisogno primario", sancito dalla costituzione italiana. Pertanto, la cooperativa si propone lo scopo di offrire soluzione al generale problema della carenza di alloggi abitativi, particolarmente grave per i ceti sociali piu' deboli ed emarginati, siano essi immigrati o locali, i quali non trovano sul mercato offerte se non a prezzi assolutamente proibitivi e troppo spesso in condizioni indegne. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 C.C., La cooperativa ai sensi dell'art. 2514: Non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C..La cooperativa puo' operare anche con terzi, nei limiti di cui all'articolo 2512 c.C.. Della cooperativa e' il seguente: - Acquisire a qualsiasi titolo da privati, enti pubblici, associazioni, fondazioni o altri soggetti, aree o diritti di superficie sulle stesse, stabili anche da riattare o ristrutturare ad uso abitativo, alloggi di qualsiasi tipo, nonche' la costruzione, il risanamento, la ristrutturazione, sia direttamente in economia che concedendo appalti, di case di abitazione aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica, da assegnare ai soci che appartengano ai ceti sociali svantaggiati di cui al primo comma dell'art. 3, In godimento, in locazione, anche con patto di futura vendita o riscatto, in proprieta' o in godimento temporaneo con o senza prestazioni di servizi accessori ai soci. - La concessione di alloggi potra' avvenire anche in favore di associazioni che abbiano lo scopo di tutelare le categorie sociali svantaggiate, il cui bisogno di casa la cooperativa intende soddisfare, che li destinino ad abitazioni di soci della cooperativa appartenenti a dette categorie, nell'ambito della loro attivita' associativa; - Fornire alloggi ai soci appartenenti ai ceti sociali di cui sopra ad un prezzo accessibile e adeguato, tenendo conto del costi della cooperativa e dei tempi di rimborso del capitale necessario per effettuare le eventuali opere di riattamento o di ristrutturazione; - Sottoscrivere contratti di locazione per l'uso di alloggi da sublocare ai propri soci. La societa' cooperativa potra' usufruire per la realizzazione del programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 Ottobre 1971 n. 865, 27 Maggio 1975 n. 166 E successive modifiche ed integrazioni e potra' partecipare ai bandi emanati o emanandi da istituzioni, enti, fondazioni nella repubblica italiana e nella unione europea, per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi. Nell'ipotesi che venga concesso un contributo in base all'art. 72 Della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Per societa' cooperative a proprieta' indivisa attraverso le leggi 22 ottobre 1971 n. 865, 27 Maggio 1975, n. 166 E loro successive modifiche ed integrazioni, gli alloggi facenti parte di costruzioni che hanno usufruito di tale contributo non potranno in nessun caso essere trasferiti in proprieta' ai soci ne' alienati, e in caso di liquidazione o scioglimento della societa' cooperativa dovranno essere trasferiti all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio. Sempre nell'ipotesi di concessione di contributo ai sensi dell'art. 73 Della legge 22 ottobre 1971 n. 865 A societa' cooperative a proprieta' indivisa attraverso le leggi 22 ottobre 1971 n. 865, 27 Maggio 1975 n. 166 E loro successive modificazioni e integrazioni, la societa' cooperativa dovra' far risultare dalle scritture contabili e dal bilancio le apposite voci per tali operazioni. La societa' cooperativa potra', altresi', avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni previste dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 E successive modifiche e integrazioni e dai bandi regionali emanati ed emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tale legge. La cooperativa per procurarsi i fondi necessari al conseguimento delle proprie finalita', nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge, potra' ricorrere a finanziamenti e/o elargizioni dei soci, anche statuendo allo scopo una apposita sezione di raccolta di prestiti sociali, ma in nessun caso potra' remunerare i depositi o i prestiti di ogni specie costituiti o concessi da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati con interessi superiori al limite di cui all'art. 10, Comma 6, lettera , d.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460. La cooperativa potra' affidare l'esecuzione di tutte o parte delle proprie attivita' ad altre cooperative, particolarmente se gestite da immigrati. Potra' inoltre svolgere ogni attivita' connessa ed affine a quelle suindicate e concludere ogni operazione contrattuale, fideiussoria, di ipoteche ed in genere di garanzia anche a favore di terzi, mobiliare ed immobiliare, ivi compresi contratti di apertura di credito, di anticipazione bancaria, di sconto di affidamenti bancari, di mutui e di ogni operazione di finanziamento, necessaria e utile alla realizzazione degli scopi sociali, fermo il divieto di cui all'art.10, Comma 1, lettera del d.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 E con tassativa esclusione dalle operazioni di raccolta del risparmio riservate ad istituti di credito e di quelle indicate nell'art. 2 Del r.D.L. 13 Marzo 1936 n. 375, Nella legge 2 gennaio 1991 n.1 E nella legge n. 197/91 E nel d.Lsg. 1 Settembre 1993 n. 385. La cooperativa non potra' svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali o da quelle direttamente connesse all'attivita' istituzionale stessa.
Prodotti e servizi per privati:
  • Servizi sociali di assistenza domiciliare e assistenza sociale

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