Sfinge SOC. COOP. a R.L
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Sfinge SOC. COOP. a R.L a Piacenza (PC)
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Piacenza (PC)
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Sfinge SOC. COOP. a R.L - Prodotti e Servizi
Considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: la costruzione di case ad uso abitazione per i propri soci, e cosi' tutte le operazioni a tal fine dirette, come quelle correlative di lottizzazione, di urbanizzazione, di demolizione, di ristrutturazione e quant'altro; l'acquisto a qualsiasi titolo di aree e superfici edificabili, di terreni da urbanizzare e/o lottizzare, di fabbricati da ristrutturare e/o demolire per l'utilizzo dell'area di risulta: - La stipula di ogni contratto correlativo alle costruzioni e alle connesse opere; - La stipula di convenzioni e/o atti d'obbligo ai sensi art. 7 - 8 Legge n. 10; - La stipula di qualunque convenzione con comuni, consorzi, enti in genere, in materia di edilizia e costruzioni; l'assunzione di finanziamenti in qualunque forma, con o, senza garanzie reali e personali, l'acquisizione di contributi; - L'assegnazione di case ai soci, in qualunque forma, - L eventuale cessione a terzi di immobili eccedenti rispetto alle potenzialita' dei soci ovvero di unita' immobiliari non abitative facenti parte di interventi edificabili a prevalente destinazione abitative. Su delibera dell organo amministrativo potra' aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonche', tra l altro, per la sola indicazione esemplificativa: potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in societa' ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove cio' si reputera' conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie; potra' concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla u.E., Dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione; richiedere ed ottenere finanziamenti di ogni genere e tipo assistiti o meno da provvidenze pubbliche necessarie per il conseguimento dell oggetto sociale; potra' effettuare, a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguera' automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta dovra' essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell ed alla gestione dell impresa mutualistica. La cooperativa rilascera' ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento, approvato dall assemblea dei soci verranno disciplinate le modalita' di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri: determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici; determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi; determinazione delle modalita' e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovra', altresi', comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell art. 3 Del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n.481 E relativi emanati o emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d ora automaticamente recepite nel presente statuto. Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel d.L. N. 95/1974 Convertito nella legge n. 216/1974 E modificato con l art. 12 Della legge 23 marzo 1983 n. 77, Nella legge 2 gennaio 1991 n. 1, Nonche' nel d.L. 143 Del 3 maggio 1991, coordinato con legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197.
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