Euromax Piccola Soc.Coop. a r.l

Via San Marco 33
29121 - Piacenza (PC)
Settore: Servizi per aziende

L'esercizio di bar, tavola calda, ristoranti, alberghi, pubblici esercizi in genere; il ...continua

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Euromax Piccola Soc.Coop. a r.l a Piacenza (PC)

Via San Marco 33
Piacenza (PC)
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Euromax Piccola Soc.Coop. a r.l - Prodotti e Servizi
L'esercizio di bar, tavola calda, ristoranti, alberghi, pubblici esercizi in genere; il commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di dolciumi, gelati, pasticceria fresca e conservata, bevande alcooliche, superalcooliche e non alcooliche, prodotti alimentari in genere; la produzione di dolciumi, gelati, pasticceria fresca e conservata, prodotti alimentari in genere; il commercio al minuto di articoli per fumatori ed affini. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita', connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; la suddetta attivita' e' svolta in maniera non professionale, non prevalente e comunque in conformita' all'art. 6 Comma 2 della legge 5 luglio 1991 n. 197; Costituire ed essere socia di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, o societa' cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative, purche' concessi a titolo gratuito. Il tutto esclusivamente per conto proprio e con esclusione comunque dell'esercizio di attivita' di cui all'art. 2 Della legge 2 gennaio 1991 n. 1 E nel rispetto delle norme contenute nel decreto legge n. 95/1974 Convertito nella legge 216/1974 e modificato con l'art. 12 Della legge 23 marzo 1983 n. 77 Nella legge 2 gennaio 1991 n. 1 Nonche' nel d.L. 3 Maggio 1991 n. 143 Convertito nella legge n.197 Del 5 luglio 1991. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti previsti dall'art. 10 Della legge 59/92; la cooperativa non ha finalita' speculative ed intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivit , ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione impegnata; la cooperativa potr effettuare, a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico sotto ogni forma. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguer automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta dovr essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell' ed alla gestione dell'impresa mutualistica; la cooperativa rilascer ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci verranno disciplinate le modalit di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri: determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici; determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi; determinazione delle modalit e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovr altres comunque effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 Del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 E relativi emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto. In particolare si dovranno rigorosamente rispettare le istruzioni della banca d'italia in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, pubblicate sulla g.U. In data 12 dicembre 1994 n. 289 Che vengono qui riportate come segue: 1 - Le societa' cooperative che non svolgono attivita' finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purche' tale facolta' sia prevista dallo statuto. L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora: a1- Il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati; ovvero a2- La societa' cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2 . I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle societa' cooperative con meno di 50 soci. Le modalita' di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicati nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attivita' di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operativita' delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonche' l'entita' del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse. In ogni caso la raccolta presso soci non puo' avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. La raccolta presso i soci non e' consentita alle societa' finanziarie cooperative. 2 Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria. Tali schemi prevedono, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della societa' cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento. Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia e' necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime; la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; la cooperativa si propone, altresi' l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
Prodotti e servizi per aziende, privati:
  • Registrazione conto terzi e elaborazione conto terzi di dati

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