Monte Assiprevidenza Cassa Nazionale Del Lavoro S.M.P.A. Societa' Mutua Per Azioni

Via Passariello 128
80038 - Pomigliano d'Arco (Napoli)
Settore: Banche e assicurazioni

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Monte Assiprevidenza Cassa Nazionale Del Lavoro S.M.P.A. Societa' Mutua Per Azioni - Prodotti e Servizi
Art. 4 - Scopo sociale l ente senza scopi speculativi e sotto governo dei principi di mutualita' prevalente ha esclusivo scopo assistenziale e previdenziale. Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall art.2 Della legge istitutiva, i beni e le risorse sociali, con la sola eccezione delle spese di amministrazione, potranno essere impiegate esclusivamente in attivita' previdenziali ed assitenziali, istituzionalmente scopo dell ente, cosi' come determinate dall organo amministrativo. L ente in applicazione dei suddetti inderogabili principi, ed in sintonia con le radici storiche del movimento associativo previdenziale-Assistenziale, si propon e attraverso le proprie attivita' istituzionali anche di valorizzare al massimo il ruolo della persona nella societa', ponendosi come garante dei suoi bisogni umani, culturali, economici, assistenziali, previdenziali etc.., In modo da preservare la liberta' e l indipendenza nella formazione e realizzazione della personalita' in tutte le sue evoluzioni, con la specifica finalita' di evitare condizionamenti determinati da bisogni imprevisti e/o imprevedibili, e favorendo la sua libera formazione in tutte le sue componenti , e impegnandosi al consolidamento di un a coscienza civile improntata al rispetto incondizionato della morale, della legge, della persona, e della solidarieta' umana, in tutte le sue possibili espressioni, e al di sopra di ogni altro interesse . L'ente per l esplicazione delle attivita' istituzionali si avvarra' solo ed esclusivamente di mezzi che saranno volontariamente forniti dai partecipanti per realizzare gli scopi sociali, con tassativo divieto di rendere ogni forma di prestazioni o di cessione di beni verso corrispettivo specifico, fatta eccezione di quelle che saranno rese e cedute nell ambito delle attivita' istituzionali a domanda individuale dei partecipanti i cui corrispettivi specifici non dovranno eccedere i costi di diretta imputazione , e quelli derivanti dall'impiego, godimento e realizzo dei beni sociali. In tutti i casi, i corrispettivi derivanti dai partecipanti hanno destinazione patrimoniale , al fine dell attuazione della salvaguardia e conservazione del patrimonio sociale - Di cui all art.3 Della legge istitutiva - E di reintegralo del suo valore sostanziale nel tempo dall effetto corrosivo degli impieghi effettuati dall ente, alimentando, quindi, il fondo di dotazione vincolato, il fondo speciale ed il fondo di garanzia. E' pertanto vietata ogni forma di attivita', anche indiretta ed accessoria alle attivita' istituzionali, che integri l'esercizio di attivita' commerciali intese in senso generale e codicistico. Qualora esigenze di migliore realizzo degli scopi sociali richiedessero l'esercizio di attivita' commerciali, queste potranno essere esercitate esclusivamente attraverso soggetti idonei a tale esercizio, le societa' commerciali; la partecipazione e la responsabilita' dell'ente in tali societa', dovra' essere limitata alla sola quota di capitale sociale sottoscritta e conferita. I suddetti divieti costituiscono volonta' espressa, determinante ed intangibile di questo ente. Art. 5 - Oggetto l ente, nello spirito degli inderogabili principi di cui all articolo precedente, e sotto il governo dei principi di mutualita' prevalente - Potendo erogare le prestazioni assistenziali previdenziali anche a terzi non partecipanti - Intende perseguire lo scopo del mutuo soccorso attuando l assistenza e la previdenza nei settori operativi e con le modalita' di seguito indicate: a. Per la cultura e tempo libero con: prestazioni di natura tecnica e scientifica, letteraria ed artistica; concessione di borse di studio; concessione di titoli distintivi, encomi e onorificenze, atti a graduare nella vita dei partecipanti il raggiungimento di obiettivi prefissi ; istituzione, gestione e/o convenzioni per l'utilizzo di circoli ricreativi, impianti ed attivita' sportive, campeggi, villaggi turistici, biblioteche, scuole di supporto e sostegno agli studi e all esercizio di attivita' lavorative e professionali, alla formazione culturale generale della persona, per la promozione di viaggi in italia ed all'estero, istituzione di premi artistici, letterari, professionali, mostre di pittura, scultura ecc. B. Per la sanita' con: stipula di convenzioni con enti , istituti assicurativi e/o casse mutue per garantire ai partecipanti l'assistenza sanitaria in ogni suo grado di necessita' ; istituzione, gestione e/o utilizzo in convenzione di sistemi di assistenza sanitaria diretta, per il pronto intervento sanitario, per la gestione computerizzata dell'anamnesi dei partecipanti, per la ricerca di centri specializzati e sistemi d'intervento per particolari patologie, e per la gestione centralizzata di ogni altro supporto atto a garantire, semplificare e velocizzare l'intervento sanitario; istituzione, gestione e/o utilizzo in convenzione di colonie climatiche, case di riposo per pensionati ed invalidi, case di cura in genere etc... Istituendo fondi integrativi del servizio sanitario nazionale a norma del d.Lgs.N.502/1992 E successive modifiche ed integrazioni, e fondi di assistenza sanitaria con esclusivo fine assistenziale su disposizioni di contratto, di accordo o di regolamenti aziendali. C. Per la previdenza e sicurezza sociale con: istituzione di asset previdenziali assistenziali a posizioni personali distribuite su patrimoni separati; creazione di un vincolo di solidarieta' tra i partecipanti volto al mutuo intervento nei casi di eventi dannosi particolarmente incidenti nella normale conduzione della vita personale-Familiare dei partecipanti. Gli interventi che effettuera' l'ente per tali eventi dannosi sono di carattere facoltativo e di importo non ragguagliabile a misure prestabilite e saranno annualmente concesse solo nel limite dell'apposito fondo di garanzia e riserve di bilancio, e secondo le modalita' previste dal regolamento generale. D. Per primari bisogni con: la promozione ed attuazione di iniziative di qualsiasi genere per agevolare l'acquisto e/o la concessione in uso di immobili civili e/o operativi necessari per le loro esigenze abitative e lavorative; con la promozione di iniziative atte a facilitare l impianto della prima casa e della famiglia; con la promozione di iniziative atte a facilitare l impianto e l avviamento al primo lavoro; con la promozione di iniziative di qualsiasi genere atte a favorire e facilitare l inserimento sociale dei partecipanti, ed a soddisfare ogni altra esigenza di primario interesse nella vita della persona. E. Per il lavoro e l'economia con: promozione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerciale, artigianale, professionale, culturale, ricreativo, sportivo, pubblico e privato, atte ad incrementare e favorire le iniziative produttive; mutua assistenza fra i partecipanti per facilitare operazioni di natura economica, in favore dei medesimi e nel loro interesse; accettazione di mandati per l'esecuzione di operazioni nell'interesse dei partecipanti con o senza rappresentanza; concessione ed iscrizione di ipoteche ed altre garanzie in favore e/o nell'interesse dei partecipanti; la promozione e lo stimolo dello spirito di previdenza e di risparmio dei partecipanti attraverso l'organizzazione di fondi comuni per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'. E' vietata tassativamente la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma, a norma del d.Lgs. N.385/1993 E successive modifiche. L ente si propone, infine, di svolgere tutte le altre attivita' previdenziali assistenziali che potranno rientrare fra gli uffici propri delle istituzioni di previdenze economiche di cui agli artt. 1 E 2 della legge istitutiva . Ciascun settore operativo sara' disciplinato da apposito regolamento approvato dall assemblea ordinaria dei soci. I criteri e le modalita' di attuazione degli scopi e dell saranno adottati nel regolamento generale dell ente, predisposto dall organo amministrativo e sottoposto all approvazione dell assemblea ordinaria dei soci. L ente, infine, potra', in via secondaria e comunque strumentale e non prevalente rispetto al conseguimento dell' compiere tutte le altre operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese: l acquisto, la permuta e l alienazione di suoli e/o di immobili in genere, la costruzione e la riattazione di edifici di ogni genere e la successiva rivendita a terzi e/o assegnazione individuale ai partecipanti, nonche' la gestione di edifici di proprieta', mediante locazioni, locazioni con patto di futura vendita, ed ogni altra forma contrattuale prevista dalla normativa. L acquisizione di terreni agricoli e la gestione di aziende agricole; la gestione di aziende e/o patrimoni immobiliari esclusivamente di proprieta' dell ente, mediante conduzione diretta, affitto e locazioni, comodati ed ogni altra forma contrattuale. Partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; assumere partecipazioni in societa' aventi scopo connesso alla realizzazione degli obiettivi sociali; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie alla attivita' sociale; costituire ed essere socio di societa' per azioni, a responsabilita' limitata e mutualistiche, ai fini del conseguimento degli scopi sociali; costituire e partecipare a gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-Septies del codice civile; dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili, mutualistici e fideiussori diretti a consolidare sviluppare ed agevolare la previdenza ed assistenza sociale, gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l ottenimento del credito ai partecipanti, agli organismi cui l ente aderisce, nonche' a favore di societa' partecipate, controllate e/o collegate; effettuare la raccolta del prestito dai partecipanti secondo quanto disciplinato da apposito regolamento interno redatto dall organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria; contrarre mutui passivi, chiedere scoperti ed altre forme di finanziamento bancari e finanziari, ed operare con i medesimi; svolgere qualunque attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate ritenute utili e/o nessarie alla realizzazione dello scopo sociale. Art. 6 - Normativa generale, normativa speciale, regolamenti all ente si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nella legge istitutiva n.3818/1886, Nel titolo vi del codice civile, in quanto compatibili; si applicano, inoltre, le disposizioni del d.Lgs. N.460/1997 E sue successive modifiche ed integrazioni, per quanto non imposto diversamente dalle disposizioni normative precedentemente citate. Per quanto alla separazione dei patrimoni ed ai relativi vincoli di destinazione imposti, si applica anche la norma di cui alla legge n.364/1989 E sue integrazioni e successive modificazioni, in quanto applicabili. Fin quando l ente non superera' i limiti di cui all art. 2519 C.C., Secondo comma, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita' limitata; superati tali limiti, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla societa' per azioni. I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell attivita' sociale di attuazione degli scopi e dell saranno disciplinati nel regolamento generale dell ente predisposto dall organo amministrativo ed approvato dall assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. Ciascun settore operativo sara' disciplinato da apposito regolamento approvato dall assemblea ordinaria dei soci. La raccolta del prestito da partecipanti, ai sensi dell articolo 11 del d.Lgs. N.385, Della deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 e della circolare della banca d'italia del 2 dicembre 1994, sara' disciplinata da un regolamento che contenga la disciplina della raccolta dei fondi e del funzionamento degli schemi di garanzia approntati a favore dei partecipanti stessi.
Prodotti e servizi per aziende, privati:
  • Servizi assicurativi di polizze assicurative e assicurazioni

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