Federazione Delle Banche di Credito Cooperativo Del Lazio, Umbria, Sardegna Soc.Coop
Via Adige 26
00198 - Roma (RM) Settore: Servizi per aziende
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Principi ispiratori e scopo sociale la societa' ispira la propria attivita' ai principi ...continua
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Federazione Delle Banche di Credito Cooperativo Del Lazio, Umbria, Sardegna Soc.Coop a Roma (RM)
Via Adige 26
Roma (RM)
00198 Italia
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Tel.
06.52866411
Fax.
0684241516
Forma giuridica: COOPERATIVE
P.IVA 01016771006
Orario lavorativo
Lunedì | 08:00-14:00 15:00-16:00 |
Martedì | 08:00-14:00 15:00-16:00 |
Mercoledì | 08:00-14:00 15:00-16:00 |
Giovedì | 08:00-14:00 15:00-16:00 |
Venerdì | 08:00-14:00 15:00-16:00 |
Sabato | Giorno di chiusura |
Domenica | Giorno di chiusura |
Adesso sono le ore 17:28
L'orario è ricavato dalle visite medie dei clienti
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Federazione Delle Banche di Credito Cooperativo Del Lazio, Umbria, Sardegna Soc.Coop - Prodotti e Servizi
Principi ispiratori e scopo sociale la societa' ispira la propria attivita' ai principi della mutualita' e della solidarieta' propri della tradizione del movimento e non ha fini di lucro. La societa' - In ossequio agli articoli 2602, 2615 ter e 2620 del codice civile nonche' all'art. 27 Del d.Lgs.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n. 1577 E successive modifiche ed integrazioni - Si propone di promuovere la costituzione di banche di credito cooperativo, di rafforzarne il rapporto con le comunita' locali di cui sono espressione e di agevolarne lo sviluppo mediante l'esercizio di attivita' di interesse comune, di rappresentanza, assistenza ed erogazione dei servizi. - La societa', per il conseguimento dei propri scopi, svolge: attivita' di rappresentanza e promozione; attivita' di assistenza e consulenza; attivita' di verifica e revisione; attivita' di carattere economico che sia ritenuta utile ai fini consortili. La societa' puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti dei terzi, purche' in misura non prevalente, ad esclusione delle attivita' sub e che devono essere svolte esclusivamente nei confronti dei soci. Tuttavia, l'attivita' di verifica e revisione puo' essere svolta anche nei confronti delle banche di credito cooperativo costituite da meno di tre anni, aventi sede legale nelle regioni di competenza. - Attivita' di assistenza e consulenza l attivita' di assistenza e consulenza e' volta a fornire alle banche socie ed ai terzi le conoscenze piu' aggiornate e la disponibilita' di idonei strumenti operativi. Essa si esplica in particolare nei campi della organizzazione aziendale, della pianificazione e controllo, delle applicazioni informatiche, degli adempimenti contabili, fiscali e di vigilanza, della consulenza legale e tributaria e della formazione e gestione delle risorse umane. A tal fine la societa' provvede a: diffondere, con ogni idoneo strumento, le informazioni, le istruzioni e gli indirizzi di interesse generale; fornire, dietro richiesta, specifici chiarimenti e suggerimenti in ordine alle problematiche evidenziate; assicurare interventi per l'esame e la soluzione di casi e questioni particolari; coadiuvare le banche socie negli adempimenti necessari per fruire degli interventi di sostegno del fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo; fornire supporto tecnico nel caso di controversie con terzi e garantire la possibilita' di soluzioni arbitrali nel caso di controversie fra le stesse. - Attivita' di verifica e revisione l attivita' di verifica, compresa la revisione svolta quale articolazione territoriale del fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, ha lo scopo di garantire il rispetto delle normative e dei criteri di sana e prudente gestione afferenti l'attivita' delle banche socie nell'interesse delle stesse e dell'intero sistema delle banche di credito cooperativo. A tal fine la societa', con le modalita' ed i criteri stabiliti da apposito regolamento esercita il controllo sulle segnalazioni periodiche e sui dati aggregati concernenti l'attivita' delle banche socie e sottopone periodicamente queste ultime a revisioni totali o parziali. I revisori incaricati dalla societa' hanno diritto di accedere ai locali ed agli archivi di pertinenza delle banche socie e di richiedere ad esse l'esibizione dei documenti che ritengono necessari. Gli amministratori ed il personale delle banche socie devono adoperarsi per facilitare l'espletamento dell'attivita' di revisione. I risultati delle revisioni, contenuti in apposita relazione, vengono portati a conoscenza degli organi di amministrazione e di controllo della banca socia, che sono tenuti per quanto di propria competenza ad attuarne senza ritardo le indicazioni ed a rimuovere le irregolarita' riscontrate. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, potendo comportare pregiudizio di carattere economico e di immagine al sistema delle banche di credito cooperativo, viene comunicata - A cura del comitato di supervisione permanente, la cui composizione, nomina, attivit saranno disciplinate da apposito regolamento - Al consiglio di amministrazione della societa', cui spetta adottare il richiamo diretto. Con lo stesso regolamento sono stabilite le procedure secondo le quali, in caso di non ottemperanza alle indicazioni od omessa rimozione delle irregolarita' riscontrate, il consiglio di amministrazione adotta, alternativamente ovvero cumulativamente una o piu' delle seguenti iniziative sanzionatorie: decadenza degli esponenti della banca da eventuali cariche ricoperte nell ambito della federazione, ivi comprese quelle nel consiglio di amministrazione; non candidabilita' degli esponenti delle banche sanzionate ai fini dell assunzione di cariche presso organismi centrali del movimento, per tutto il periodo di persistenza delle cause che hanno dato luogo all irrogazione della sanzione; segnalazione al fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo; pagamento di penali da parte dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca socia, stabilendone i limiti minimi e massimi; segnalazione alla federazione nazionale, per le conseguenti misure nell'ambito delle strutture del movimento; sospensione dal diritto di voto nelle assemblee della societa'; comunicazione alla banca d'italia; esclusione della banca socia. In ogni caso, il consiglio di amministrazione della societa' puo' disporre l invio di un team di esperti, con funzioni di supporto, per concorrere alla risoluzione delle problematiche riscontrate, il cui costo gravi integralmente sulla banca interessata. - Altre attivita' l attivita' economica viene esplicata a favore delle associate per: la gestione di centri consortili volti alla produzione e commercializzazione di procedure informatiche uniformi e di servizi di elaborazione dati e di altro genere; l attuazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale per amministratori, sindaci e dipendenti. In particolare, le iniziative di formazione degli amministratori e sindaci vengono attuate in quanto espressione del dovere professionale di tali soggetti di assicurare il buon governo e la buona gestione delle banche di credito cooperativo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione nonche' dei valori e dell'identita' del credito cooperativo; la prestazione di collaborazione mutualistica mediante l invio per incarichi temporanei di dipendenti, nel rispetto della normativa vigente sui rapporti di lavoro; gli adempimenti necessari per l amministrazione del personale; l approvvigionamento e la fornitura di beni e la prestazione di servizi ritenuti utili per l esercizio dell attivita'; l attuazione delle iniziative, compresa l assunzione di partecipazioni in altre societ , che saranno deliberate dai competenti organi; fornire il servizio di internal audit erogato, nel rispetto della vigente normativa, anche di vigilanza, in materia. Le attivit di cui al presente articolo potranno essere estese, residuamente, anche a terzi.
Caratteristiche del locale: ingresso accessibile in sedia a rotelle.
Caratteristiche del locale: ingresso accessibile in sedia a rotelle.
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