C.R.C. Cooperativa Rent Car Soc.Coop

Via Aurelia 480
00165 - Roma (RM)
Settore: Trasporti

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Scopo e attivita' mutualistica la cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. Art.5 - Oggetto la societa' si propone di far esercitare dai propri soci, mediante reperimento del lavoro, la concessione comunale per il trasporto di persone o cose, nonche' il noleggio di macchine, con o senza autista su tutto il territorio nazionale. La cooperativa dovra' uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che specificano piu' approfonditamente il concetto di mutualita' ed in particolare al d.P.R. N. 602 Laddove questo stabilisce che l'organismo cooperativistico deve acquisire in proprio il lavoro, organizzarlo e dirigerlo esso stesso, operare gli incassi e ripartire tra i soci con rigorosi criteri di equita', gli introiti. Ai fini ed in osservanza di quanto sopra, sara' compito della cooperativa: stipulare contratti di trasporto per conto terzi e distribuirli tra gli associati; provvedere all'esecuzione dei trasporti che saranno affidati alla cooperativa dagli stessi soci; gestire officine per automezzi e acquistare automezzi, materiali ed attrezzi vari; acquistare e gestire in proprio o per conto terzi autorimesse con annesse stazioni di servizio, e compiere tutte le operazioni di compravendita necessarie agli scopi sociali; studiare ed applicare, nei limiti del possibile, sugli automezzi dei soci ogni innovazione tecnica per il migliore adempimento dell'attivita' sociale; migliorare le condizioni materiali e morali dei soci, tutelandone gli interessi, gestendo eventualmente spacci, istituendo circoli di ricreazione ed istruzione, promuovendo il risparmio e la previdenza e compiendo tutte quelle iniziative atte ad ottenere il benessere dei soci e delle famiglie. Ai sensi dell'art. 7 Della legge n. 21 I soci possono conferire la licenza o l'autorizzazione alla cooperativa e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dalla cooperativa stessa. In caso di recesso, comunque, la licenza o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso medesimo. Inoltre i soci potranno conferire anche l'autoveicolo. La societa' potra', poi, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale ed in misura non prevalente rispetto all'attivita' ordinaria, ivi compresa, fra l'altro, la stipulazione di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione. Allo stesso modo, in via meramente strumentale al conseguimento dell', la societa' potra' partecipare a societa' di capitali, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalita' siano analoghe o simili alle proprie; concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse degli associati, nonche' esercitare qualsiasi attivita' ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell', con esplicita esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio di cui al d. Lgs. N. 385/93. La societa' potra' ricorrere al finanziamento dei soci che, ferma rimanendo ovviamente la liberta' dei soci di aderire alla richiesta di detti finanziamenti, dovra' essere fatto nei limiti e con i criteri determinati dalle leggi in materia per escludere che si tratti di attivita' di "raccolta di risparmio", il tutto ai sensi dell'art. 11, T.U. N. 385/93. L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso verso soci non potra' comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. Art.6 - Regole per lo svolgimento della attivita' mutualistica nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono, eventualmente, essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.
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