Cooperative Donne Africane Soc.Coop

Via Roma 15
12040 - Sant'Albano Stura (Cuneo)
Settore: Servizi per aziende

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Cooperative Donne Africane Soc.Coop - Prodotti e Servizi
La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 Della costituzione. La cooperativa ai sensi dell art. 2511 Del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell art. 2521, Comma secondo, del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' caratteristica anche con terzi non soci. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. Ai sensi dell'art. 2521 Del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attivita' caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all' della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 Della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto: la pulizia, sia ordinaria che straordinaria, di edifici civili e/o industriali con qualsiasi mezzo atto a tale scopo; l'attivita' di pulizia del suolo e delle acque con qualsiasi mezzo e in genere attivita' ecologiche di salvaguardia e mantenimento ambientale; l'attivita' di disinfezione e disinfestazione di beni mobili ed immobili; il servizio di facchinaggio e le attivita' ad esso funzionalmente connesse sia nel settore civile che in quello commerciale ed industriale, svolto anche con mezzi meccanici, comprese le attivita' di smontaggio, pulizia, trasferimento e rimontaggio di impianti e macchinari; il trasporto di merci in conto proprio o di terzi; l'impianto e la manutenzione di aree verdi, giardini pubblici e privati; la consegna a domicilio di pacchi, colli e documenti; la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani; le opere edili di piccola manutenzione, comprese le decorazioni. La societa' potra' infine compiere, in genere, tutte le attivita' previste dal 30 aprile 1970, n. 602. Per il conseguimento dell', la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. La societa', per l'ulteriore, eventuale fabbisogno finanziario, potra' acquisire dai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, versamenti in conto capitale o a fondo perduto infruttiferi, senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, con i soci, anche non proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della societa' con obbligo di restituzione a carico della societa' saranno eseguiti in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e in specie alla delibera del c.I.C.R. Del 3 marzo 1994 pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'11 marzo 1994 n. 58 Affinche' non vengano considerati come attivita' di raccolta del risparmio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in specie del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali: - Compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - Assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio ; - Concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell' e senza carattere di professionalita, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi - Aderire a gruppi cooperativi paritetici cooperativi ai sensi dell'art. 2545 Septies c.C. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 Del codice civile, deve essere rispettato il principio di parit di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualit e quantit dei rapporti mutualistici la parit di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Prodotti e servizi per aziende, privati:
  • Servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione

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