Soc.Coop. Sociale Luci Nella Citta' Onlus
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Soc.Coop. Sociale Luci Nella Citta' Onlus a Torino (TO)
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Torino (TO)
10138 Italia
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011 4476726
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Soc.Coop. Sociale Luci Nella Citta' Onlus - Prodotti e Servizi
La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 Della costituzione. La cooperativa perseguendo l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ha per scopo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in situazione di marginalita' sociale, che hanno subito processi di istituzionalizzazione o incarico ai servizi socio-Sanitari, ai sensi dell'art. 1, Comma 1, lettera , della legge 8 novembre 1991 n. 381. Conseguentemente, la cooperativa e' considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente relativamente a tale scopo. Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 Della legge 3 aprile 2001, n. 142 I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all' della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. La cooperativa ai sensi dell art. 2511 Del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell art. 2521, Comma secondo, del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' mutualistica anche con terzi non soci, avvalendosi quindi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. Ai sensi dell'art. 2521 Del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. La cooperativa con riferimento agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto: - Assumere lavori di ristorazione presso strutture pubbliche e private, lavori di lavatura, stiratura, cucito di abiti presso enti pubblici e privati od anche presso ditte private ed attivita' consimili, lavori di manutenzione ambientale e di florovivaistica con privati ed enti pubblici, pulizie generali e speciali, manutenzioni sia per privati che per pubbliche amministrazioni ed enti vari in particolare la cooperativa potra' gestire in proprio o per conto terzi: - Ristoranti, mense, casa vacanze, spaccio, punti ristoro, circoli, campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, e simili; - Servizi di lavanderia, stireria ed affini; - Attivita' di vendita di vestiti usati, articoli da regalo in genere; - Attivita' di riparazione, manutenzione, adeguamento di locali; - Organizzazione e/o gestione di laboratori per la creazione e la diffusione fra il pubblico di manufatti prodotti artigianalmente; - Serre di floricoltura e ortaggi in genere, con vendita al pubblico; - Pubblicita' delle iniziative della cooperativa anche come autofinanziamento, con stampa, produzione video e materiale fotografico/cinematografico; - Promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualifica umana, culturale e professionale dei soggetti di cui sopra le attivita' di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. Per il conseguimento dell', la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell', ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 Del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 E dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell'articolo 11 del d.Lgs.1 Settembre 1993 n. 385 Ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra' per il raggiungimento degli scopi sociali: - Compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - Assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio ; - Integrare la propria attivita' con quella di altre strutture cooperative promuovendo ed aderendo a cooperative, consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo; - Concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell' e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi - Aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 Septies c.C. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 Del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell', si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 Della legge 31 gennaio 1992 n. 59 Ed adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale
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