Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia S.p.A. Friulia S.p.A

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Per il conseguimento dello scopo sociale, la friulia: puo' assumere partecipazioni in societa' per azioni ed in societa' a respon sabilita' limitata, gia' costituite o da costituire, con organizzazione ope rativa nel territorio regionale; le predette partecipazioni possono anche riguardare: a. Imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regiona le, purche' tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del friuli-Venezia giulia; a. Imprese e societa' miste operanti nei paesi esteri diversi da quelli in dividuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 Nelle quali siano interessa te imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al 50 per cento, tenuto conto anche di quella della friulia, nonche' della quota eventualmente intestata ad al tre societa' finanziarie istituite con legge dello stato o della regione o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della comuni ta' europea; a. Societa' finanziarie, creditizie, nonche' societa' svolgenti attivita' di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche o peranti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiet tivi di interesse per il contesto economico regionale; puo' prestare assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla precedente let tera nonche', direttamente o tramite la finanziaria regionale della coope razione finreco s.C.R.L., Alle societa' cooperative a responsabilita' limita ta iscritte nella categoria "produzione e lavoro" del registro regionale del la cooperazione di cui all'art. 3 Della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 Classificate ai fini della codifica istat fra le imprese manifatturiere, per rami di attivita' dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione allo avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patri moniale; puo' acquisire quote minoritarie in fondi chiusi aventi sede anche al di fuo ri del territorio regionale, purche' siano concordati investimenti di importo almeno equivalente a quelli effettuati dalla friulia nei fondi stessi, a fa vore di imprese operanti sul territorio regionale in settori innovativi; alle suddette acquisizioni si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al presente titolo 2 ; puo' prestare assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle impre se, con particolare riguardo alla - Di consulenza aziendale; - Di formazione imprenditoriale; - Di consulenza finanziaria; - Di assistenza per scambi in compensazione; - Di guida al finanziamento ed alla capitalizzazione, con particolare riguar do alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mo biliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investi mento, alla ricerca di partnership e all'assistenza per la gestione di con tratti a termine; - Di assistenza per la crescita della nuova impresa; puo', per l'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere e , compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare com presa la concessione di fidejussioni o di altre garanzie a favore delle pre dette societa' e l'eventuale costituzione di fondi ai sensi dell'art. 4, Let tera , della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 E di altre leggi regio nali, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Puo' utilizzare, nel rispetto delle previsioni di cui al presente titolo 2 , contributi e fondi patrimoniali apportati dalla regione, osservando la speci fica normativa per quanto attiene la finalizzazione degli interventi, nonche' le modalita' per la loro approvazione e la successiva verifica; puo' svolgere attivita' di mandataria per conto della regione e detenere in appositi fondi speciali le somme dalla stessa conferite necessarie per l'at tuazione del mandato; nell'ambito di tale rapporto di mandato, gli interventi finanziari possono essere erogati in favore di beneficiari aventi natura giu ridica anche diversa dalle societa' di capitali prescindendo dalle forme, dalle modalita' e dai limiti di cui al presente titolo 2 . Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte, avra' luogo, di norma, entro dieci anni dalla loro acquisizione, tenendo conto del grado di sviluppo delle societa' alle quali esse si riferiscono. In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione potranno essere detenute anche per un periodo superiore. Il limite di dieci anni non si applica alle partecipazioni in societa' svolgenti attivita' creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese che perseguono finalita' analoghe od affini all' della friulia, a prescindere anche dall'entita' percentuale di tali partecipazioni. Gli interventi finanziari di cui al precedente art. 5 Possono riguardare anche operazioni di project financing e sono attuati in coerenza con gli obiettivi generali del piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 Con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. Ciascuna partecipazione non potra' superare la misura del 35 per cento del capitale della societa' di cui la friulia venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute da friulia medesima attraverso altre societa' dalla stessa gia' partecipate. Le partecipazioni potranno superare il suddetto limite percentuale qualora le stesse riguardino imprese e societa' miste operanti nei paesi esteri, ovvero societa' finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalita' analoghe o affini all' della friulia, ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione e ristrutturazione aziendale. La friulia non potra' impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio netto nel finanziamento, sotto qualsiasi forma ivi compresa la sottoscrizione azionaria, di una sola societa', salvo si tratti della controllata finanziaria regionale friuli-Venezia giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia - Lis s.P.A, nella quale potranno essere impegnate somme superiori a detto limite. La friulia potra' subordinare l'attuazione dei propri interventi di partecipazione alla condizione di essere rappresentata - Ove lo ritenga opportuno - Nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale delle societa' cui le partecipazioni stesse si riferiscono.
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