Cooperativa Edificatrice Rinascita
Piazza Bartezzaghi P. 5
20010 - Vittuone (Milano) Settore: Edilizia e Impianti
20010 - Vittuone (Milano) Settore: Edilizia e Impianti
La cooperativa, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, con ...continua
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Cooperativa Edificatrice Rinascita a Vittuone (Milano)
Piazza Bartezzaghi P. 5
Vittuone (MI)
20010 Italia
Vittuone (MI)
20010 Italia
Tel.
02 90111567
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Cooperativa Edificatrice Rinascita - Prodotti e Servizi
La cooperativa, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, con spirito mutualistico e senza fini di lucro, ha per scopo la costruzione di case aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica, da assegnare in godimento o in proprieta' ai soci. La cooperativa potra' costruire, nei fabbricati destinati ad abitazione, locali destinati ad uso diverso, da assegnare in locazione o in proprieta' ai soci od anche a non soci. Le costruzioni dovranno, possibilmente, essere inserite in complessi organici di insediamento comprendenti servizi sociali quali asili nido, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati alle attivita' culturali ricreative e sportive. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potra' acquistare aree anche a mezzo di permute, utilizzando il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati, acquistare fabbricati da demolire, ricostruire o ultimare. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potra' avvalersi sia del credito previsto dalle leggi vigenti in materia edilizia economica e popolare, di ripresa ed incremento delle costruzioni edilizie e di alloggi per lavoratori e dei bandi o finanziamenti regionali, provinciali o comunali emanati o emanandi. Nell'ipotesi che venga concesso un contributo in base all'art. 72 Della legge 865/71 per cooperative a proprieta' indivisa attraverso le leggi n. 865/71, 166/75, 492/75 E 457/78 e loro successive modificazioni o integrazioni, gli alloggi facenti parte di costruzioni che hanno usufruito di tale contributo non potranno in nessun caso essere trasferiti in proprieta' ai soci ne' alienati ed in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa dovranno essere trasferiti all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio. Sempre nell'ipotesi di concessione di contributo ai sensi dell'art. 72 Della legge 865/71 a cooperative a proprieta' indivisa attraverso le leggi n. 865/71, 166/75 E loro successive modificazioni od integrazioni, la cooperativa dovra' far risultare dalle scritture contabili e dal bilancio le apposite voci per tali operazioni. La cooperativa potra' avvalersi inoltre sia del credito ordinario sia delle anticipazioni e dei risparmi dei soci; la raccolta di questi ultimi peraltro potra' essere fatta tassativamente soltanto fra i soci ed esclusivamente per il conseguimento dell' nei casi previsti dalla normativa vigente, con divieto rigoroso, pertanto, della raccolta di risparmio fra i non soci sotto qualsiasi forma. E' altresi' oggetto della cooperativa, l'acquisto nella maniera piu' diretta possibile, con priorita' presso le fonti di produzione e trasformazione cooperativistiche, o comunque tramite il movimento cooperativo, consorzi, commissionarie, ecc., E la successiva distribuzione e vendita ai soci, con la certezza della loro genuinita', di generi di consumo, merci, prodotti ed articoli alimentari, nonche' l'organizzazione diretta di servizi inerenti alla fornitura ai soci delle relative prestazioni; la gestione di circoli sociali atti ad ospitare le iniziative di cui sopra; la gestione, in detti circoli, di bar, ristoranti, spacci sociali per la vendita ai soci di merci e prodotti alimentari di qualsiasi tipo e natura, alle migliori condizioni economiche possibili. Ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici, la cooperativa potra' altresi' promuovere e svolgere, nei locali della cooperativa ed altrove, attivita' di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie. La cooperativa potra' altresi compiere, in via non prevalente, quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie strumentali per il conseguimento dell', ivi compresa l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni o interessenze in societa', consorzi od enti italiani od esteri, aventi oggetto analogo o connesso al proprio e la prestazione di garanzie personali e reali per debiti di terzi, escluso in ogni caso lo svolgimento di attivita' finanziarie e di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico. Potra' pertanto compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, comprese l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari, dare adesione ad altri enti ed organismi cooperativi, anche con scopi consortili o fideiussori, a responsabilita' limitata e diretto a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, consorziarsi, anche senza la creazione di uffici, con attivita' esterne, ad altre cooperative di abitazione, per lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' comuni; partecipare, anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare, nei rapporti fra i soci e in quelli fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarieta'; estendere, infine, ad altri comuni, oltre a quello della sede sociale, l'attuazione degli scopi sociali. La societa' potra' effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci cooperatori, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 13 dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile.
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