Gruppo Errepi - Consulenza e formazione aziendale - Sicurezza sul lavoro: Comunicato Stampa
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07 dic Gruppo Errepi - Consulenza e formazione aziendale - Sicurezza sul lavoro12:41 - 07 dic 2022 Lombardia https://www.gruppoerrepisrl.com/formazione/corso-dirigenti.html
Le mansioni del dirigente in ambito salute e sicurezza sul lavoro
Quello di Dirigente è un ruolo di grande responsabilità, ma non tutti sanno che la normativa prevede che tra i suoi compiti ci sia anche quello di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e la prevenzione dei rischi. Ma di quali funzioni si deve occupare esattamente?
Chi è il Dirigente d'azienda?
Il Dirigente è la figura aziendale incaricata dal datore di lavoro di organizzare l’attività lavorativa dei dipendenti controllandone lo svolgimento.
Perché possa svolgere questa sua attività al meglio deve essere adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
In ambito sicurezza, è l'art.2 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera d) a fornire la definizione di dirigente, ovvero quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Gli obblighi in ambito Sicurezza sul Lavoro
Gli obblighi del Dirigente, in materia di sicurezza sul lavoro, vengono definiti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08. Sono, in realtà, gli stessi di quelli del datore di lavoro, che però possono essere estesi anche ai dirigenti, in base alle mansioni conferite loro.
Tenuto conto di ciò, il Dirigente può avere l’obbligo di:
- nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria;
- designare gli addetti antincendio e primo soccorso;
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- fornire gli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori;
- prendere le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e addestramento possano accedere alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere che i singoli lavoratori osservino le norme vigenti e le disposizioni aziendali che riguardano sicurezza e igiene del lavoro, uso dei mezzi di protezione collettivi e DPI;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la
- zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- fornire adeguata informazione, formazione e addestramento, in base agli articoli 36 e 37;
- salvo eccezione motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione di lavoro ove persista un pericolo grave e immediato;
- verificare periodicamente la perdurante assenza di rischio, prendendo provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, e per casi di pericolo grave e immediato, in base all'articolo 43. Queste misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- convocare la riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
- provvedere all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi o all'eventuale evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione;
- vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza l’idoneità.
Che formazione deve ricevere un Dirigente?
Il percorso formativo è dettagliato nell’accordo Stato del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 in relazione ai compiti ed alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. In esso sono definiti la durata ed i contenuti del corso.
Il corso fornirà le conoscenze base su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008, ed evidenzierà i compiti e le responsabilità del Dirigente nella gestione della sicurezza sul lavoro.
Naturalmente la formazione dovrà essere erogata da un ente accreditato in grado di fornire corsi per la formazione dei Dirigenti certificati. Vedremo più nello specifico il programma del corso in un prossimo articolo.
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