Antifurti, antincendio, videosorveglianza, certificazione energetica: Comunicato Stampa
  • 09 gen antifurti, antincendio, videosorveglianza, certificazione energetica
    00:00 - 09 gen 2011 Settimo Torinese (Torino) www.nuove-tecnologie.it

    CENNI NORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

    II presente documento vuole costituire solo uno spunto conoscitivo, rappresentando una sintesi del provvedimento emesso dal Garante della Privacy in data 29 Aprile 2004, e, non volendosi e potendosi minimamente sostituire ad esso, mira esclusivamente a fornire un orientamento in materia. Per eventuali approfondimenti si rinvia al Provvedimento generale sulla video-sorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali, emesso in data 29 Aprile 2004, ed al Codice in materia dì protezione dei dati personali, D.lqs 30 Giugno 2003, n.196.

    Principi generali
    - Liceità: il trattamento dei dati attraverso sistemi di video-sorveglianza è possibile solo se fondato su uno dei presupposti di liceità previsti per gli organi pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali) e per i soggetti privati e gli enti pubblici economici (adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di ed. "bilanciamento di interessi" o consenso libero ed espresso), nonché nel rispetto dell'intera disciplina in materia di protezione dei dati e delle norme del codice penale che vietano intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
    - Necessità: va eluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.
    -Proporzionalità: il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di video-sorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Bisogna evitare l'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà degli altri interessati.
    - Finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

    Adempimenti
    Informativa: gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e della eventuale registrazione. Il supporto con l'informativa deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e deve avere un formato chiaramente visibile. Di seguito viene riportato un
    modello di informativa "minima" individuato dal Garante:
    - Autorizzazioni: fuori dai casi specifici indicati nei punti 3.2.1. e 3.2.2 (rischi specifici per diritti e libertà fondamentali e per la dignità degli interessati; trattamenti di dati sensibili o giudiziari, come riprese di persone malate o di detenuti) del "Provvedimento generale sulla video-sorveglianza" del Garante, non devono essere
    sottoposti al preventivo esame di quest'ultimo i trattamenti di dati a mezzo video-sorveglianza.
    - Responsabili e incaricati: si devono designare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento ed autorizzate ad utilizzare gli impianti e visionare le registrazioni
    - Misure di sicurezza: bisogna ridurre al minimo il rischio di distruzione e perdita dei dati o di un accesso agli stessi non autorizzato, così come di un trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
    - Durata eventuale conservazione: poche ore o, al massimo, le 24 ore successive alla rilevazione,
    eccetto per esigenze relazionate a festività o chiusura di uffici ed esercizi o per attività specifiche (mezzi di trasporto, banche etc).
    La durata quindi è compresa tra un minimo di qualche ora a un massimo dì un giorno: questo il tempo che il Garante ha indicato per conservare le immagini. Si può arrivare a una settimana in determinate situazioni (per esempio, le banche). Un periodo ancora più lungo deve essere motivato da condizioni eccezionali o da richieste dell'autorità giudiziaria.


    - Disposizioni per settori specifici: disposizioni peculiari sono settate per la video-sorveglianza connessa a "Rapporti di lavoro", "Ospedali e luoghi di cura", "Istituti scolastici", "Luoghi di culto e sepoltura" (rif. punto 4 del citato Provvedimento generale).

    Soggetti pubblici
    Possono effettuare attività di video-sorveglianza solo per svolgere funzioni istituzionali che devono individuare ed esplicitare con esattezza e di cui siano realmente titolari in base all'ordinamento di riferimento. Non devono richiedere la manifestazione di consenso degli interessati, salvo i casi previsti per le professioni sanitarie e gli organismi sanitari. Sono comunque tenuti all'obbligo di informativa.

    Privati ed enti pubblici economici
    - Consenso preventivo degli interessati
    : deve essere espresso e documentato per iscritto; è obbligatorio,
    tranne nel caso sussista uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (rif. artt. 23 e 24 del Codice).

    "Bilanciamento degli interessi": è una alternativa al consenso. Questo non è necessario se la rilevazione delle immagini sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine,danneggiamenti, atti di vandalismo o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro. La registrazione delle immagini è consentita in presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio, a protezione di persone, della proprietà o del patrimonio aziendale o relativamente all'erogazione di particolari servizi pubblici o aperti al pubblico o di
    specifiche attività.

    Prescrizioni e sanzioni
    Le misure prescritte dal "Provvedimento generale in materia di video-sorveglianza" del Garante della Privacy, devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento dei dati, in caso contrario questo è illecito o non corretto a seconda dei casi, ed espone: all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione; all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento stesso; all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.

    CONTATTACI AL N° 347-0527209

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