Studio peren - Brevetti per invenzioni industriali e Marchi: Comunicato Stampa
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05 ago Studio peren - Brevetti per invenzioni industriali e Marchi00:00 - 05 ago 2011 Ugento (Lecce) http://www.studioperen.geometra.it/
NORMATIVA SUI BREVETTI
CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Importante: Con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 è stato emanato il CODICE DELLA PROPRIETÀ, INDUSTRIALE a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
L'art. 65 prevede che quando il rapporto di lavoro intercorre con un Universita' o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore.
Le disposizioni dell'art. 65 non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
Ricorrendo tale ipotesi le condizioni possono essere diversamente contrattate dall’Università.
I ricercatori possono pertanto optare per il deposito di un brevetto a nome proprio, nel caso di invenzione conseguita nell’ambito di attività istituzionale.
In tal caso, le condizioni sono le seguenti:
- l’Università NON si fa carico di alcuna spesa;
- il ricercatore ha l’obbligo di comunicare il deposito all’Amministrazione universitaria;
- l’Università ha comunque il diritto, riconosciuto dalla legge, a partecipare agli eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto (per l’Università la percentuale di partecipazione è dal 30% al 50%).
Il ricercatore non interessato a brevettare a nome proprio può optare per il deposito del brevetto tramite l’Università.
In tal caso l’Ateneo si assume gli oneri conseguenti.
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In data 21 febbraio 2011 è stata approvata la nuova "Disciplina ENEA relativa alla Proprietà Industriale" per la gestione dei risultati delle attività di ricerca svolte in ENEA che diano luogo a invenzioni brevettabili, modelli di utilità, disegni e modelli, know-how, e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela, in armonia con il D. Lgs. N. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale) e successive modificazioni.
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